UTILIZZO CORRETTO DEI TITOLI
Si ricorda che, ai sensi dell’art.7 del D.L.gs 96/2001, “Nell’esercizio della professione l’avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello stato membro di origine”.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 35, comma 5, del codice deontologico, “l’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione”.
In entrambe le ipotesi non è ammessa l’indicazione di titoli abbreviati.